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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 24
Formazione per il sistema "Fattorie didattiche"
1. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha frequentato il corso di formazione per operatore di fattoria didattica, con verifica dell'apprendimento.
2. La Giunta regionale, in applicazione della legge regionale n. 12 del 2003, promuove azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori delle fattorie didattiche nonché a docenti interessati che intervengono nelle iniziative didattiche.
3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale gestiscono i corsi con il coordinamento delle Province.
4. Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di professionalità è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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