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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 31
Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli, regolarmente iscritti alle sezioni di operatore agrituristico e di fattoria didattica dell'elenco provinciale di cui all'articolo 30, che intendano avviare entrambe le attività possono presentare al Comune in cui ha sede l'azienda una unica dichiarazione di inizio attività corredata dalla necessaria documentazione.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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