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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 32
Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria
1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell'incolumità degli ospiti delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche, i titolari dell'impresa agricola possono richiedere alla Provincia l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), articolo 15.
2. La Provincia competente si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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