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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 34
Disposizioni attuative e procedimentali
1. Le imprese agrituristiche che all'entrata in vigore della presente legge sono titolari di una autorizzazione comunale di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8), o di una comunicazione di inizio attività rilasciata ai sensi della legge n. 96 del 2006 Sito esterno, non sospesa o revocata dal Comune, sono iscritte d'ufficio nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici con le tipologie di servizio ed i volumi di attività già autorizzati.
2. Le imprese iscritte d'ufficio devono provvedere a comunicare i dati autorizzativi e di rilevazione entro venti giorni dalla richiesta della Provincia, pena l'applicazione della sanzione richiamata all'articolo 20, comma 9, della presente legge.
3. Le imprese cancellate devono sospendere l'attività agrituristica ed eventualmente presentare una nuova dichiarazione di inizio attività ai sensi della presente legge.
4. Le autorizzazioni comunali e le denunce/comunicazioni di inizio attività in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità e possono essere modificate, su richiesta del titolare dell'azienda agrituristica, nei limiti delle disposizioni di cui alla presente legge.
5. I corsi per operatore agrituristico di cui alla legge regionale n. 26 del 1994 ed i corsi per operatore di fattoria didattica già frequentati alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati validi per le finalità di cui agli articoli 9 e 24 della presente legge.
6. Per quanto attiene la classificazione delle aziende agrituristiche fino alla data di approvazione dei criteri da parte della Giunta regionale, previsti all'articolo 2, comma 2, della presente legge si applica, per quanto compatibile, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Gli imprenditori agricoli titolari di fattorie didattiche accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge conformemente alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 84 del 24 ottobre 2006 (Attuazione della legge regionale 4 novembre 2003, n. 29, articolo 3. Approvazione del programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare. Triennio 2006/2008), sono iscritti d'ufficio all'elenco provinciale degli operatori di fattorie didattiche.
8. Le fattorie didattiche già accreditate che non rispettino i requisiti strutturali di cui all'articolo 28 della presente legge o non siano in possesso dei necessari requisiti igienico-sanitari cui è assoggettato l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, provvedono all'adeguamento entro il termine massimo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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