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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 35
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. La legge regionale n. 26 del 1994 ed il regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 11 (Regolamento regionale relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in applicazione dell'articolo 20, comma 3, della L.R. 28 giugno 1994, n. 26), sono abrogati.
2. Fino all'adozione degli atti di Giunta regionale, di cui agli articoli 2 e 22 della presente legge, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2002, n. 2706 recante "L.R. 26/94 - Approvazione programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali - biennio 2002/2003. Riparto a Comunità montane risorse esercizio 2002", ratificata con deliberazione del Consiglio regionale del 12 febbraio 2003 n. 456, e di cui alla deliberazione dell'Assemblea regionale n. 84 del 2006.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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