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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 6
Somministrazione di pasti e bevande
1. L'attività di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'impresa agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile.
2. Il limite di cui al comma 1 è elevabile di ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 10.
3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna.
4. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le seguenti tipologie di prodotto:
a) prodotti propri dell'azienda agricola e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;
b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e tipici regionali inseriti nell'apposito Albo ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro consorzi, nonché prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati direttamente dai produttori, con preferenza a quelli della zona, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione.
5. I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35 per cento del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25 per cento per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comunità montane o in Unioni di Comuni montani.
6. La somma dei prodotti di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo deve essere superiore, in valore, all'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.
7. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali.
8. Il Comune, su richiesta del singolo imprenditore, può autorizzare lo svolgimento dell'attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande, in deroga ai limiti indicati ai commi precedenti, per un periodo massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie che hanno colpito l'impresa agricola e sono state accertate dai competenti organi regionali.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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