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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 7
Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
1. Al fine di valorizzare l'ambiente, il patrimonio storico e rurale o le risorse agricole aziendali, possono essere organizzate e dare luogo ad un corrispettivo autonomo attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo per tutti gli ospiti aziendali.
2. Le attività ricreative e culturali che non realizzano le finalità di cui al comma 1 non possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo e devono essere offerte solo agli ospiti che usufruiscono dei servizi di ospitalità o ristorazione agrituristica.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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