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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 8
Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione
1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono ottenere dalla Provincia l'abilitazione all'esercizio dell'attività medesima ed apposita certificazione relativa al rapporto di connessione con l'attività agricola di cui all'articolo 4 della presente legge.
2. L'abilitazione viene rilasciata agli imprenditori agricoli provvisti di attestato di frequenza ai corsi previsti dall'articolo 9 della presente legge che dimostrano di non essere in una delle condizioni ostative al rilascio previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 Sito esterno (Disciplina dell'agriturismo), articolo 6, comma 1.
3. La certificazione del rapporto di connessione rilasciata dalla Provincia, sulla base di una descrizione dell'azienda agricola comprensiva di un dettagliato elenco delle attività agricole esercitate, definisce le attività agrituristiche che potranno essere svolte nel rispetto del principio di connessione.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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