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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 2009, n. 5

RIDELIMITAZIONE DEI COMPRENSORI DI BONIFICA E RIORDINO DEI CONSORZI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 74 del 24 aprile 2009

Art. 1
Riordino dei comprensori di bonifica
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 Sito esterno (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 Sito esterno, e ai fini dell'esercizio delle attività di bonifica, suddivide il territorio in otto comprensori delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico ed idraulico, funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione, la cui cartografia è allegata alla presente legge come Allegato A, denominati in via provvisoria in ordine numerico, secondo i confini indicati all'Allegato B.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, sono definiti i criteri per la successione dei nuovi Consorzi di bonifica ai Consorzi esistenti nonché per la formazione dei Consigli di amministrazione provvisori sulla base del procedimento previsto dalla legge regionale 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della LR 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di Enti di Bonifica - Delega di funzioni amministrative"). La nomina dei Consigli provvisori è effettuata dall'Assemblea legislativa.
3. Per ogni comprensorio di cui al comma 1 è istituito un Consorzio di bonifica derivante dal riordino, mediante fusione ed eventuale scorporo, dei Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e insistenti sul territorio dei comprensori che prende il nome del comprensorio di riferimento così come definito con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le variazioni di delimitazione dei comprensori non comportanti un incremento del loro numero sono approvate con deliberazione dell'Assemblea legislativa.
5. Dalla data di nomina dei Consigli di amministrazione provvisori e comunque dal 1° ottobre 2009 sono istituiti i Consorzi di bonifica previsti al comma 3, che succedono nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi esistenti che dalla medesima data sono soppressi.

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