LEGGE REGIONALE 24 aprile 2009, n. 5
RIDELIMITAZIONE DEI COMPRENSORI DI BONIFICA E RIORDINO DEI CONSORZI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 74 del 24 aprile 2009
Art. 2
Disposizioni concernenti gli organi dei Consorzi
1. Il numero dei componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di bonifica aventi diritto a compenso non può essere superiore a tre. La medesima disposizione trova applicazione anche per i componenti dei Consigli di amministrazione provvisori di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Gli organi del Consorzio di secondo grado per il Canale emiliano romagnolo restano in carica sino alla scadenza del mandato in essere.
3. Il Consorzio generale di bonifica della provincia di Ferrara è soppresso dalla data di istituzione del Consorzio insistente sul comprensorio C8 dell'Allegato A della presente legge che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi.