Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2009, n. 5

RIDELIMITAZIONE DEI COMPRENSORI DI BONIFICA E RIORDINO DEI CONSORZI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 74 del 24 aprile 2009

Art. 3
Disposizioni inerenti situazioni specifiche
1. In presenza di specificità territoriali rappresentate dal sistema di Pilastresi nonché dal bacino del Samoggia e del Panaro, i Consorzi di bonifica ivi operanti pongono in essere una programmazione e gestione delle attività concordate. Per il sistema di Pilastresi è prevista una commissione di vigilanza nominata dalla Giunta regionale di cui fanno parte un rappresentante della Regione, che la presiede ai fini della coerenza della gestione con la sicurezza idraulica dell'intero territorio, e un rappresentante per ogni Consorzio interessato, nonché una contabilità dedicata. I Consorzi operanti sui territori afferenti all'associazione "Terre d'Acqua" stipulano una convenzione con i Comuni interessati per le attività relative al bacino del Samoggia e del Panaro.
2. Qualora sussistano interessi tra loro confliggenti su aree territoriali circostanziate la Regione esercita direttamente la funzione di bonifica. A tal fine con deliberazione di Giunta viene assunta la decisione dell'assunzione della gestione diretta della funzione che trova applicazione a decorrere dalla comunicazione al soggetto che esercita l'attività in via ordinaria.

Espandi Indice