Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2009, n. 5

RIDELIMITAZIONE DEI COMPRENSORI DI BONIFICA E RIORDINO DEI CONSORZI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 74 del 24 aprile 2009

Art. 4
Disposizioni sul personale
1. In sede di prima attuazione del riordino dei Consorzi e di conseguente riorganizzazione dei servizi e degli uffici consortili devono essere prioritariamente valorizzate le professionalità esistenti in conformità ai principi dettati dalle vigenti norme collettive nazionali.
2. Sino alla nomina dei Consigli ordinari a seguito del periodo transitorio legato al processo di riordino previsto dalla presente legge, i Consorzi di bonifica non possono attivare procedure per il reclutamento del personale, fatta eccezione per il personale avventizio. Qualora si manifesti l'esigenza di porre in essere meccanismi che comportino un diverso inquadramento del personale o la sostituzione di particolari professionalità, i Consorzi di bonifica ne danno preventiva comunicazione alla Giunta regionale ai fini della valutazione della legittimità rispetto al complessivo processo di riordino. È fatto salvo il riconoscimento dei diritti individuali maturati a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Espandi Indice