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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 2009, n. 5

RIDELIMITAZIONE DEI COMPRENSORI DI BONIFICA E RIORDINO DEI CONSORZI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 74 del 24 aprile 2009

Capo II
Art. 5
1.
All'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 16 del 1987, le parole
"due anni"
sono sostituite dalle seguenti
"un anno".
2.
Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1987 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Il nuovo statuto di cui al comma 5 è deliberato dal Consiglio di amministrazione provvisorio sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, e successivamente approvato dall'Assemblea legislativa regionale.".

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