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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2009 n. 24

Art. 10
Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con atto n. 1094 del 18 marzo 1999, che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare, nell'esercizio 2009, alla Regione Veneto la somma di Euro 537.722,92, in ottemperanza a quanto risultante dall'approvazione del consuntivo dell'anno 2007 approvato con delibera del 5 novembre 2008, n. 2 dal Comitato Interregionale per la Navigazione Interna, a valere sul capitolo 41993 - nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218.

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