LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 16
Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 111.500,00, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
2. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è ridotta di Euro 398.574,60, a valere sul Capitolo 45720, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.