LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 19
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 27, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 4.000.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.