LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Interventi nel settore delle bonifiche
1.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2008 è inserita la seguente lettera:
"c) | Cap. 16332 | "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione |
Esercizio 2009: | Euro | 800.000,00.". |