Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 16 del 9 febbraio 2010

Art. 17
Disposizioni finali e transitorie
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato);
b) la legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana).
2. La Commissione regionale per l'artigianato e le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui rispettivamente agli articoli 5 e 2 della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate fino alla data di costituzione della Commissione regionale e del Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui alla presente legge. A decorrere dalla medesima data trova applicazione la disciplina per l'iscrizione, modifica e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane o alla separata sezione, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
3. Le procedure relative alla concessione ed alla liquidazione dei contributi previste dall'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 32 del 2001, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni della legge regionale n. 32 del 2001.
4 I rapporti derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 20 del 1994, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle disposizioni della legge regionale n. 20 del 1994.

Espandi Indice