LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1
NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
Aiuti di Stato
1. Gli atti adottati in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 che prevedano l'attivazione di interventi configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.