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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011 n. 10

Art. 2
Albo delle imprese artigiane
1. All'Albo regionale delle imprese artigiane, suddiviso in sezioni provinciali, sono tenute ad iscriversi le imprese artigiane. I requisiti per l'iscrizione sono definiti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno (Legge quadro per l'artigianato).
2. Alla separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane. Le aziende diverse da quelle artigiane, che possono farne parte in numero non superiore ad un terzo, sono le piccole e medie imprese, come definite nel Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
3. L'iscrizione delle imprese aventi titolo, costituite anche in forma cooperativa o consortile, nonché dei loro consorzi, è effettuata con le modalità di cui all'articolo 3.
4. L'iscrizione all'Albo ha efficacia costitutiva e costituisce condizione per l'applicazione delle norme e delle agevolazioni previste per il settore artigiano.
5. L'Albo regionale è conservato presso gli uffici competenti della Regione Emilia-Romagna. Le sezioni provinciali dell'Albo sono depositate anche presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti.
6. La Regione delega alle Camere di Commercio l'esercizio delle funzioni amministrative per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle procedure previste dall'articolo 3. Le imprese artigiane sono altresì annotate nel Registro imprese secondo la normativa vigente.
7. Per le attività previste dalla presente legge si applicano a favore delle Camere di commercio i diritti di segreteria stabiliti in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 Sito esterno (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).

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