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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011 n. 10

Art. 7

(modificato comma 2 da art. 28 L.R. 26 luglio 2011 n. 10)

Organo dell'Amministrazione regionale per l'artigianato
1. La Giunta Regionale istituisce il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato.
2. Il Servizio, previo parere di un apposito comitato di esperti, composto e regolato con atto di Giunta regionale, in particolare:
a) svolge tutte le funzioni previste dalle normative di settore e conserva presso di sé l'Albo regionale delle imprese artigiane;
b) decide in merito agli accertamenti richiesti dalla Commissione regionale per l'artigianato o da altri organi o enti interessati, sulla sussistenza dei requisiti per la qualifica d'impresa artigiana;
c) attribuisce la qualifica d'impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 Sito esterno (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione all'Albo;
d) svolge, ove necessario, sopralluoghi e accertamenti d'ufficio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane, nonché sui requisiti tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane.

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