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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011 n. 10

Art. 8
Vigilanza
1. La Commissione regionale per l'artigianato è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
2. Nel caso in cui la Commissione, per dimissioni o altra causa, sia nell'impossibilità di funzionare, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario che assume i poteri e le funzioni della Commissione, con il compito di promuovere il ripristino delle condizioni di regolare funzionamento. Qualora, entro sei mesi dalla nomina, il Commissario non sia stato in grado di ripristinare il regolare funzionamento della Commissione, il Presidente della Giunta provvede al rinnovo della Commissione, con le modalità previste dalla presente legge.

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