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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011 n. 10

Art. 9
Osservatorio regionale dell'artigianato
1. La Regione, allo scopo di acquisire gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, nell'ambito della qualificazione nel sistema delle imprese, promuove un'attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, nell'ambito del sistema statistico e del sistema informativo regionale (SIR), mediante:
a) l'analisi dell'Albo delle imprese artigiane e delle sue dinamiche in una banca dati informatizzata, nell'ambito del SIR, e la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore, con acquisizione sistematica di dati da fonti già disponibili;
b) la valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
c) la realizzazione d'indagini, ricerche, studi e pubblicazioni su temi di particolare rilevanza per il settore.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi di supporti e consulenze esterne, nonché stipulare apposite convenzioni, in particolare con Unioncamere e Camere di Commercio, enti e istituzioni che abbiano competenze in materia di artigianato e con le associazioni del settore.

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