LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1
(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla presente legge nel testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 30 maggio 2016, n. 9, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.
(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che in sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui comma 2, lettera a) i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.)