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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011 n. 10

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 11
Nuove imprese artigiane e sostegno al ricambio generazionale
1. La Regione, per le azioni di cui all'articolo 1, comma 2, sostiene altresì le nuove imprese artigiane nel territorio regionale, il ricambio generazionale e la successione d'impresa per garantirne la continuità, mediante le seguenti tipologie d'intervento:
a) sostegno per favorire la trasmissione d'impresa a favore dei familiari del titolare, dei dipendenti, di altri soggetti aventi i requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
b) introduzione d'innovazioni tecnologiche, organizzative, finanziarie;
c) sostegno ai processi di filiazione d'impresa volti a favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane.
2. Per gli interventi previsti al comma 1 la Regione sostiene in particolare studi di fattibilità, spese di avviamento, spese per la formazione imprenditoriale e manageriale, spese per l'acquisto di tecnologie informatiche e telematiche e di primo impianto.
3. La Regione concede contributi sia di parte corrente che in conto capitale per gli interventi elencati nel comma 1, con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Note del Redattore:

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla presente legge nel testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 30 maggio 2016, n. 9, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che in sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui comma 2, lettera a) i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.)

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