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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011 n. 10

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 3 bis(1)
Funzioni delle Camere di Commercio
1. In attuazione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono delegate alle Camere di Commercio le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Successivamente al ricevimento della comunicazione unica di cui all'articolo 3, comma 1, le Camere di Commercio, in sede di controllo, accertano la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle notizie fornite dai soggetti o dagli enti interessati.
3. Le Camere di Commercio territorialmente competenti, in caso di riscontrata carenza o modificazione dei requisiti di legge per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, d'ufficio oppure su segnalazione di altre amministrazioni, attivano la procedura di accertamento e controllo, comunicando alle imprese interessate l'avvio del procedimento, affinché presentino le proprie deduzioni o gli elementi integrativi per conformarsi ai requisiti di legge entro il termine alle stesse assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Le Camere di Commercio, esperiti gli accertamenti, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni territorialmente competenti, decidono in merito e comunicano, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione unica o dal ricevimento della segnalazione di altri enti interessati, i propri provvedimenti all'impresa, nonché agli enti che hanno richiesto l'accertamento.
4. Il decorso del termine della decisione sui requisiti di impresa artigiana, di cui al comma 3, può essere sospeso per non più di trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione presentata e consentire i necessari accertamenti d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati.
5. Le Camere di Commercio procedono all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane delle imprese, dei consorzi, delle società consortili o dei soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, non hanno provveduto alla prescritta comunicazione, applicando le procedure di cui comma 3.
6. Le Camere di Commercio garantiscono l'uniforme applicazione della normativa, attraverso opportune forme di coordinamento, anche attivando la procedura di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).

Note del Redattore:

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla presente legge nel testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 30 maggio 2016, n. 9, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che in sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui comma 2, lettera a) i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.)

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