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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011 n. 10

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 5

(sostituiti commi 2 e 7 e abrogati commi 8 e 9 da art. 40 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

(2)
Commissione regionale per l'artigianato
1. La Commissione regionale per l'artigianato è l'organo di tutela e rappresentanza dell'artigianato ed ha sede presso la Regione Emilia-Romagna.
2. La Commissione regionale per l'artigianato è composta di undici membri:
a) nove membri di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, designati in rappresentanza delle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante designato da Unioncamere Emilia-Romagna;
c) un rappresentante della Regione, esperto in materia di artigianato, nominato dalla Giunta regionale.
3. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento. Con il medesimo decreto sono nominati, tra i componenti, il Presidente della Commissione ed il Vicepresidente con funzioni vicarie.
4. La designazione dei componenti indicati al comma 2, lettere a) e b), deve essere comunicata alla Regione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni membri nel termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione della Commissione con i componenti già designati e con il rappresentante della Regione previamente nominato dalla Giunta regionale. Così costituita, la Commissione opera ad ogni effetto e viene integrata mano a mano che pervengano le designazioni.
5. Non si provvede alla costituzione dell'organo quando i componenti siano meno di tre. In tal caso la Giunta regionale nomina il rappresentante della Regione con compiti di Commissario straordinario, il quale esercita le funzioni della Commissione fino alla ricostituzione dell'organo, cui provvede il Presidente della Giunta regionale a seguito delle prescritte designazioni.
6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita dei requisiti personali e professionali. Alla sostituzione dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), in caso di loro decadenza, dimissioni, revoca o decesso, provvede il Presidente della Regione con decreto, a seguito di designazione da parte delle organizzazioni di cui al comma 2, lettere a) e b). Alla sostituzione del rappresentante della Regione nella Commissione regionale in caso di sua decadenza, dimissioni, revoca o decesso, provvede la Giunta regionale con deliberazione.
7. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato non spettano emolumenti.
8. abrogato.
9. abrogato.

Note del Redattore:

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla presente legge nel testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 30 maggio 2016, n. 9, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che in sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui comma 2, lettera a) i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.)

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