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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell' articolo 45, comma secondo, della Costituzione Sito esterno e nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di artigianato ai sensi dell' articolo 117, comma quarto, della Costituzione Sito esterno, tutela, promuove e sviluppa l'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche, tradizionali e di qualità.
2. La presente legge detta norme per la creazione di imprese artigiane, per sostenerne la crescita e lo sviluppo, per favorire la successione di impresa, per salvaguardare e tutelare i valori emiliano-romagnoli, saperi e mestieri dell'artigianato artistico e tradizionale. Disciplina inoltre, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, le procedure per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e gli organi di tutela, rappresentanza, vigilanza.

Note del Redattore:

(L' art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla presente legge nel testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 30 maggio 2016, n. 9, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

(L' art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che in sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui comma 2, lettera a) i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.)

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