LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 13
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995
1.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995 è così sostituito:
"1. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita - per ogni anno di mandato esercitato, o frazione di anno, e fino ad un massimo di dieci anni - in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda percepita nell'anno dal consigliere regionale. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.".
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995 è abrogato.