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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

BOLLETTINO UFFICIALE n. 179 del 23 dicembre 2010

Art. 32
Fondo sociale regionale straordinario
1. Al fine di garantire continuità di risposta ai bisogni della popolazione, in particolare a favore dei soggetti più deboli, anche a fronte degli effetti della crisi economica sulle comunità locali, è finanziato il fondo sociale regionale straordinario.
2. Il fondo è destinato agli Enti locali e finalizzato, nell'ambito della programmazione territoriale corrente, al consolidamento del sistema dei servizi sociali ed in particolare all'omogeneizzazione e sviluppo di un sistema territoriale integrato di servizi e interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2011 l'importo di Euro 22.000.000,00 a valere sul Capitolo 57165 "Fondo sociale regionale straordinario. Contributi agli enti locali per il consolidamento del sistema dei servizi sociali" afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 - Fondo sociale regionale straordinario.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

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