Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 3

NORME PER LA DEFINIZIONE, RIORDINO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI E LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 18 del 9 febbraio 2010

Art. 5
Soggetti proponenti l'avvio di processi partecipativi
1. I processi partecipativi sostenuti dalla Regione in base all'articolo 9 possono essere avviati su istanza dei seguenti soggetti:
a) Giunta o Assemblea legislativa. L'Assemblea legislativa nell'atto in cui assume tale decisione indica la Commissione delegata a seguire il procedimento partecipativo;
b) enti locali, anche in forma associata, e loro circoscrizioni.
2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 possono inoltrare istanze anche altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale di almeno un soggetto elencato al comma 1 che sia titolare della decisione amministrativa pubblica collegata al processo, di seguito denominato ente responsabile.
3. I soggetti proponenti e aderenti si impegnano a sospendere ogni atto tecnico o amministrativo che possa pregiudicare l'esito del processo proposto.

Espandi Indice