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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 3

NORME PER LA DEFINIZIONE, RIORDINO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI E LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 18 del 9 febbraio 2010

Art. 8
Tecnico di garanzia in materia di partecipazione
1. Un dirigente dell'Assemblea legislativa, designato dal Presidente dell'Assemblea legislativa, esercita le funzioni di tecnico di garanzia in materia di partecipazione e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) fornisce i materiali e la documentazione utile per progettare e predisporre i processi di partecipazione su questioni di rilevanza regionale;
b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità ai fini della concessione dei contributi di cui al titolo III;
c) offre un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;
d) offre un supporto nella comunicazione, anche mediante supporti informatici;
e) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico;
f) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;
g) realizza e cura un sito web dedicato alla propria attività e ad iniziative attinenti la democrazia partecipativa;
h) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;
i) valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale.

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