LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 3
NORME PER LA DEFINIZIONE, RIORDINO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI E LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 18 del 9 febbraio 2010
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 17
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31e L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 18
Clausola valutativa
1. Dopo cinque anni dall'approvazione della presente legge, l'Assemblea legislativa, sulla base di una relazione appositamente predisposta dalla Giunta regionale, discuterà dell'esperienza compiuta, anche tenendo conto delle esperienze di altre Regioni italiane e della normativa europea in merito.
2. La relazione di cui al comma 1 dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:
a) l'incremento quantitativo e qualitativo dei processi partecipativi nella Regione Emilia-Romagna;
b) le prospettive di ulteriore sviluppo della partecipazione;
c) il miglioramento della qualità e della semplificazione dei procedimenti amministrativi;
d) l'efficacia dei processi partecipativi adottati nel superare situazioni di conflitto e giungere a soluzioni condivise, successivamente realizzate;
e) l'aumento della condivisione delle scelte pubbliche;
f) il miglioramento delle possibilità di accesso alle attività dell'amministrazione pubblica;
g) il miglioramento della percezione delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini;
h) l'accresciuta qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni e della flessibilità del suo utilizzo, in funzione dei processi partecipativi.