LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 26 luglio 2011
Art. 20
Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
1.
Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 14 del 2010 sono aggiunte le seguenti parole:
"e sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell'occupazione a norma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , relative all'annualità 2010, a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 - Progetti Speciali nel settore della formazione professionale - Risorse Statali, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa.".