LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 26 luglio 2011
Art. 3
Interventi nel settore delle bonifiche. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2011 dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14 del 2010, è aumentata di Euro 150.000,00, a valere sul Capitolo 16400, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione.
2.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2010 è aggiunta la seguente lettera:
"b bis) | Cap. 16332 | "Spese per opere ed interventi di bonifica e irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" |
Esercizio 2011: | Euro | 1.017.647,59.". |