LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 26 luglio 2011
Art. 6
Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14 del 2010, per l'esercizio 2011, è aumentata di Euro 849.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.
2.
Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2010, è aggiunto:
Esercizio 2012: | Euro | 5.052.000,00.". |