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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 26 luglio 2011

Art. 8
Accordi e convenzioni per la tutela e la sicurezza del lavoro
1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), partecipa al finanziamento di accordi e convenzioni con gli enti competenti nelle materie di cui alla legge citata, secondo le modalità stabilite, con proprio atto, dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare.
2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00 a valere sul Capitolo 30537 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12131 - Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.

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