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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 26 luglio 2012, n. 9 L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 13
Rete viaria di interesse regionale. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
1.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell' articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2010 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:
"a bis) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale ( art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2011: Euro 2.000.000,00;
a ter) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi ( art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"
Esercizio 2011: Euro 1.950.000,00.".
"Art. 13
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo per l'emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2011 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.
4. Per le medesime finalità possono essere utilizzati i fondi già erogati di cui all' articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione).".

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