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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 26 luglio 2012, n. 9 L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 22
Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) sono disposte, per l'esercizio 2011, autorizzazioni di spesa di Euro 233.000,00 a valere sul Capitolo 70718 e di Euro 400.000,00 a valere sul Capitolo 70722, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

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