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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2011, n. 13

NUOVE NORME SUGLI ISTITUTI DI GARANZIA. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2003, N. 25 "NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)", DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 9 "ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" E DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 3 "DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 145 del 27 settembre 2011

Art. 8
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Difensore civico ha autonomia gestionale e organizzativa.
2 ter. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Difensore civico sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia.".

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