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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 dicembre 2011, n. 17

NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 2

(modificato comma 1 da art. 28 L.R. 1 agosto 2019 n. 17)

Versamento cumulativo della tassa automobilistica per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 Sito esterno (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria, di cui risultano proprietarie dal pubblico registro automobilistico ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 Sito esterno (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 Sito esterno, possono corrispondere cumulativamente la tassa automobilistica con le modalità operative stabilite dal dirigente regionale competente. L'utilizzatore è tenuto, in solido con l'impresa concedente, al regolare assolvimento della tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del relativo contratto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 Sito esterno convertito dalla legge n. 53 del 1983 Sito esterno.

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