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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 19

ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC) SULLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI REGIONALI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 180 del 12 dicembre 2011

Art. 11
Snellimento dei procedimenti
1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti, di competenza della Regione, delle Province, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, ai sensi delle leggi regionali n. 15 del 1997 e n. 10 del 2008, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Sito esterno (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38 Sito esterno). Con la medesima deliberazione sono individuati, con riferimento ai singoli procedimenti, gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a svolgere e le condizioni cui devono attenersi.
2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine individuato per ciascun procedimento con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, che decorre dalla data di ricevimento dell'istanza istruita dai CAA. Decorso tale termine che, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, non può comunque essere superiore a centottanta giorni, l'istanza si intende accolta.
3. La Giunta regionale definisce inoltre le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione regionale o delle altre amministrazioni individuate al comma 1.

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