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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 19

ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC) SULLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI REGIONALI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 180 del 12 dicembre 2011

Art. 13
Disposizioni per la tracciabilità dei rifiuti in agricoltura
1. I concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle organizzazioni professionali agricole previste all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1997 o dei Consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34, e 7 febbraio 1992, n. 7), per gli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti speciali derivanti dall'attività agricola, sulla base di una convenzione che ne disciplini le reciproche obbligazioni e le modalità con le quali l'agricoltore è ricompreso nell'organizzazione del gestore del servizio pubblico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione emana criteri specifici tesi ad assicurare la tracciabilità del rifiuto, al fine di conseguire livelli più elevati di tutela ambientale e della salute, che prevedano le modalità di accreditamento dei singoli agricoltori, nonché le modalità di conferimento all'impianto assegnato entro il termine previsto nella comunicazione al gestore del servizio.

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