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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 19

ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC) SULLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI REGIONALI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 180 del 12 dicembre 2011

Art. 2
Istituzione del Registro unico dei controlli (RUC)
1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è istituito il Registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali, integrato nel Sistema informativo agricolo regionale (SIAR), di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 Sito esterno (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno).

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