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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 19

ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC) SULLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI REGIONALI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 180 del 12 dicembre 2011

Art. 3
Contenuti del RUC
1. Il RUC sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali è costituito da uno specifico archivio informatizzato interconnesso con l'Anagrafe delle aziende agricole, istituita con il regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 (Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna), attraverso il quale sono resi disponibili, tra l'altro, i dati relativi alle risultanze dei sopralluoghi presso le aziende in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 Sito esterno (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articoli 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 Sito esterno).
2. Il RUC raccoglie per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti e l'eventuale programmazione di visite in loco cui l'impresa sarà assoggettata, compatibilmente con le tempistiche e con le modalità previste dai singoli procedimenti amministrativi, fermi restando i controlli ambientali previsti dalla normativa comunitaria e statale.
3. Nel RUC sono inserite tutte le attività di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario e l'adempimento di ogni altra prescrizione, impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalità connesse all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti, premi e contributi ovvero per adempiere a discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale.
4. Il RUC potrà contenere anche altri dati dell'impresa riferiti ad adempimenti ed obblighi previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul lavoro, che verranno acquisiti con le modalità previste all'articolo 7 della presente legge.

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