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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 19

ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC) SULLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI REGIONALI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 180 del 12 dicembre 2011

Art. 4
Amministrazioni pubbliche coinvolte
1. Il RUC unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali è implementato con informazioni in possesso della Regione, delle Province, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni che esercitano funzioni amministrative su procedimenti in materia di agricoltura, ai sensi delle leggi regionali n. 15 del 1997 e 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).
2. Il RUC è altresì alimentato con i dati forniti dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) in esito alle funzioni di controllo delegate dall'Agenzia a soggetti pubblici, ai sensi della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) ed in applicazione della normativa comunitaria e nazionale sull'esercizio delle funzioni degli organismi pagatori.
3. Oltre agli enti individuati ai commi 1 e 2, partecipano attivamente all'implementazione del RUC l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) ed i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali (USL), attraverso i diversi uffici articolati sul territorio regionale.
4. Ciascuna amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza tra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nel RUC.

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