LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 19
ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC) SULLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI REGIONALI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 180 del 12 dicembre 2011
Art. 5
Definizione degli strumenti e delle modalità di effettuazione dei controlli
1. La Regione promuove, in accordo con enti, aziende ed agenzie indicate all'articolo 4, l'elaborazione di schede di rilevazione e di controllo e procedure di verbalizzazione condivise su tutto il territorio regionale, nonché la definizione di standard e modalità omogenee di effettuazione delle attività di verifica tesi al superamento di inutili ripetizioni e disciplinati in appositi protocolli operativi, approvati dalla Giunta regionale.