LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 19
ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC) SULLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI REGIONALI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 180 del 12 dicembre 2011
Art. 6
Efficacia ed utilizzo delle risultanze dei controlli inserite nel RUC
1. Le amministrazioni individuate all'articolo 4 si avvalgono, nei procedimenti di rispettiva competenza, delle risultanze dei controlli riportate nel RUC.
2. Al fine di pianificare le proprie attività, le amministrazioni coinvolte consultano il RUC prima dell'effettuazione di ogni controllo in loco per verificare se i dati riportati soddisfano le esigenze connesse all'esercizio dei compiti ispettivi, di vigilanza e di verifica cui sono preposte, o per concertare, se già programmato, l'effettuazione di un controllo integrato, ferma restando la piena titolarità delle amministrazioni medesime.
3. Gli esiti degli accertamenti registrati sono utilizzati anche per l'attivazione di procedimenti di recupero o restituzione di aiuti, premi o erogazioni alle imprese, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
4. Resta ferma l'applicazione di specifiche normative di settore e delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per attività di accertamento cui consegua l'applicazione di sanzioni amministrative.