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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 19

ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC) SULLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI REGIONALI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 180 del 12 dicembre 2011

Art. 8
Funzioni della Regione e di AGREA
1. La Regione presidia l'attuazione del sistema unitario ed integrato dei controlli esercitando, in particolare, le seguenti funzioni:
a) coordina i rapporti con le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte;
b) individua, con il supporto di AGREA, i procedimenti interessati al processo di registrazione nell'archivio;
c) promuove, in relazione agli esiti sul monitoraggio dei controlli e ai fini dello sviluppo del sistema, azioni di semplificazione e miglioramento.
2. La gestione dell'archivio informatizzato che dovrà tenere traccia storica di tutte le registrazioni effettuate, la definizione delle modalità di implementazione e aggiornamento di carattere tecnico-informatico, il monitoraggio sui dati ed ogni aspetto di carattere organizzativo-gestionale sono affidate ad AGREA, che adotta, in accordo con la Regione e in integrazione con il SIAR, le specifiche tecniche, i manuali operativi ed ogni provvedimento necessario al funzionamento dell'archivio. Ad AGREA compete anche, in accordo con la Regione, la definizione delle modalità di accesso all'archivio informatizzato da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati di cui all'articolo 10.

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