LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 19
ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC) SULLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI REGIONALI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 180 del 12 dicembre 2011
Art. 9
Comunicazione dei dati ed informazioni contenuti nel RUC
1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
a) per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e per l'esercizio di compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica e controllo, i dati e le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, contenuti nell'archivio informatizzato sono oggetto di comunicazione, anche mediante interconnessione, tra le amministrazioni coinvolte nel sistema unitario ed integrato dei controlli;
b) per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e per l'esercizio di compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica e controllo, i dati e le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, contenuti nell'archivio informatizzato possono essere comunicati, anche mediante interconnessione, ad altre pubbliche amministrazioni, che ne facciano richiesta, per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.